L'art. 4, comma II, D.L. 44/2021 prevede che “Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, non sussiste l'obbligo di cui al comma 1 [obbligo di vaccinazione per i sanitari, ndr] e la vaccinazione può essere omessa o differita”.
La previsione di legge prevale su quella della circolare 04.08.2021 la quale prevede che “Fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni, le certificazioni potranno essere rilasciate direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale. La certificazione deve essere rilasciata a titolo gratuito, avendo cura di archiviare la documentazione clinica relativa, anche digitalmente, attraverso i servizi informativi vaccinali regionali con modalità definite dalle singole Regioni/PA, anche per il monitoraggio delle stesse”. Il richiamo alle circolari vale invece per quanto riguarda le singole patologie che legittimano l'esenzione: il medico di medicina generale non può pertanto rifiutarsi di valutare la posizione del singolo asserendo che deve farlo necessariamente il medico vaccinale. Si ricorda a tale proposito che in materia vaccinale, l'art. 32 della Costituzione prevede una riserva di legge assoluta, sicché il ruolo delle circolari in questa materia non può andare oltre la mera applicazione delle previsioni legislative. In estrema sintesi il differimento o l’esenzione vengono rilasciate dal Medico di Medicina Generale.
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