Negli ultimi giorni sta circolando un video in cui si afferma che siamo vicini alla fine della “sperimentazione” sui vaccini grazie alla entrata in vigore del Regolamento UE 2014/536. Le cose non stanno esattamente così.
Il Regolamento UE 2014/536 citato nel video, che entra in vigore il 31 gennaio 2022 riguarda gli studi clinici. Noi tutti cittadini, cui viene imposto l’obbligo o fatto un condizionamento per la vaccinazione (ma anche chi volontariamente vuole farla) non stiamo partecipando ad uno studio clinico (e nemmeno ad una sperimentazione clinica, che è una sottocategoria dello studio). Lo studio clinico relativo ai vaccini è un documento che viene richiesto da EMA (anche da FDA ma a noi europei non ci riguarda) ai produttori, nell’autorizzazione condizionata all’immissione in commercio che hanno dato. Condizionata appunto alla presentazione degli studi entro le scadenze che sono citate nel video. Gli studi clinici cui si applica il nuovo regolamento UE sono quelli che riguardano un numero ristretto di persone (qualche decina di migliaia, forse centinaia) che sono selezionate ed osservate per un certo periodo. Possiamo discutere sui metodi con cui sono seguite, ma ciò non toglie che non riguarda la totalità della popolazione, pertanto semplicemente per tutti quanti noi non cambia nulla dal 31 gennaio 2022.
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Il diritto aiuta colui che vigila attivamente e non colui che resta passivo Vigilantibus, non dormientibus iura succurrunt La sanzione accessoria della chiusura fino a 5 giorni disposta in caso di violazione delle norme sul green pass è illegittima in quanto adottata in violazione del combinato disposto di cui agli artt. 1, comma II, lett. v) e 4, comma II, D.L. 19/2020. Infatti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma II, D.L. 19/2020 “Nei casi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere i), m), p), u), v), z) e aa), si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni”.
La disposizione che si applica ai pubblici esercizi è l'art. 1, comma II, lett. v) la quale prevede che “Ai sensi e per le finalità di cui al comma 1, possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso, una o più tra le seguenti misure: v) limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti, ad esclusione delle mense e del catering continuativo…”. Ad una semplice analisi della disposizione, risplende di luce meridiana che la legge prevede che l'Autorità di Pubblica Sicurezza possa adottare la sanzione accessoria della chiusura del locale fino a 5 giorni solo ed esclusivamente nel caso di violazione delle limitazioni di orario e/o dell'obbligo di esercizio con asporto. Entrambe queste misure sono misure adottate nella fase 1 dell'emergenza, ma – ad oggi – non sono più vigenti: sotto diverso profilo, il Legislatore non ha novellato la disposizione per consentire l'adozione della chiusura anche nel caso di violazione dell'obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuali e/o per l'obbligo di certificato verde. Una norma che prevede un illecito, sebbene meramente amministrativo, non può essere interpretata in modo estensivo per analogia: il divieto di analogia in malam parte costituisce infatti un concetto elementare e fondamentale del diritto penale ed amministrativo-sanzionatorio (cfr., ex plurimis, C.d.S 5663/2018); pacifico insegnamento della Suprema Corte di Cassazione riconosce che “le fattispecie soggette a sanzione amministrativa si caratterizzano per tipicità e determinatezza. Sicché resta esclusa l’integrazione analogica della norma sanzionatrice per estenderne l’applicazione a ipotesi ivi non contemplate” (cfr. Cass., II, 22 maggio 2007, n. 11826, 22 gennaio 2004, n. 1081, I, 8 agosto 2003, n. 11968; da Cons. Stato, VI, 28 giugno 2010, n. 4141)”. È infine da sottolineare che ai sensi dell'art. 28, comma I, Cost. “I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti”. Gli agenti verbalizzanti, pertanto, in caso di chiusura dell'esercizio illegittimamente disposta, potranno essere citati in giudizio personalmente per il risarcimento del danno. |
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