Con il DL 77 del 31/05/2021 convertito con Legge 108 del 29/07/2021 il Governo Draghi ha istituito il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, in recepimento del Regolamento Europeo 2021/241 che istituisce il Dispositivo di Ripresa e Resilienza. Con questo strumento l’Unione Europea mette a disposizione degli stati che ne facciano domanda fino a 312,5 miliardi di euro a fondo perduto e fino a 360 miliardi di euro come prestito - per l’Italia sono previsti 191,5 miliardi di euro dall’Europa ai quali si sommano altri 30,6 miliardi previsti dal Piano Nazionale per gli investimenti Complementari (PNC). Per poter accedere a questi fondi o linee di credito l’Italia ha dovuto presentare però un piano dettagliato di riforme da realizzare in tempi strettissimi.
Questa Legge dello Stato getta le basi per un soverchiamento delle competenze e delle suddivisioni dei poteri istituzionali, esautorando di fatto le istituzioni. Vediamo come. Sono stati trasferiti poteri propri del Governo e del Parlamento con la creazione ad esempio della “cabina di regia” che ha potere di indirizzo politico (esclusivo del Parlamento), della “segreteria tecnica” che ha compiti di assistenza, del “tavolo permanente” che ha funzioni consultive e della “unità di missione” che ha funzioni di valutazione e monitoraggio. Tutte queste strutture sono indipendenti ed autonome rispetto il quadro politico e rimarranno in carica fino al 31 dicembre 2026 a prescindere dall’evoluzione degli scenari politici (anche in caso di cambio di Governo o dopo nuove elezioni) anche in sostituzione delle istituzioni stesse. Sono peraltro composte di figure tecniche nominate da enti privati senza concorso pubblico. Si garantiscono così, anche in caso di caduta del Governo, di potere proseguire con la politica indicata dal PNRR senza che il popolo italiano e i suoi rappresentanti possano interferire minimamente. Lo ha confermato espressamente il Primo Ministro Draghi durante la conferenza stampa di fine anno del 22 dicembre 2021: «Abbiamo creato le condizioni affinché il lavoro sul PNRR continui indipendentemente da chi sarà al governo.» Inoltre queste strutture hanno possibilità di sostituirsi agli enti dello Stato (Regioni, Comuni, etc) che non siano in grado di rispettare gli obblighi del PNRR attraverso un meccanismo di commissariamento. In tal senso suonano come un possibile campanello di allarme le dichiarazioni del vicegovernatore della Regione Autonoma FVG Riccardi che ha già espresso preoccupazione riguardo la mancanza di figure professionali all’interno delle istituzioni regionali capaci di portare avanti gli obiettivi e i progetti del PNRR declinati sul territorio. Di fatto si corre il rischio che si venga a creare una “crisi da eccessivi progetti” per cui gli enti pubblici non riusciranno a realizzarli nei tempi richiesti. Noi di ARCA APS riteniamo tutto questo di una gravità estrema, anche in funzione del fatto che viene prevista per legge l’attuazione di interventi in deroga alla legislazione in materia di tutela della salute, della sicurezza e della incolumità pubblica, dell’ambiente e del patrimonio culturale. Questo con una semplice decisione della cabina di regia avente efficacia immediata. Inoltre è in discussione in Parlamento la modifica agli articoli 9 e 41 della Costituzione, dove viene introdotto il concetto di tutela ambientale anche come limitazione per la libera impresa. Assumono così un preciso significato le parole del Primo Ministro Draghi: «È vero che stiamo ancora lottando contro la pandemia, ma questa [quella climatica, ndr] è un'emergenza di uguale entità e non dobbiamo assolutamente ridurre la nostra determinazione ad affrontare i cambiamenti climatici.»
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L'art. 4, comma II, D.L. 44/2021 prevede che “Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, non sussiste l'obbligo di cui al comma 1 [obbligo di vaccinazione per i sanitari, ndr] e la vaccinazione può essere omessa o differita”.
La previsione di legge prevale su quella della circolare 04.08.2021 la quale prevede che “Fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni, le certificazioni potranno essere rilasciate direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale. La certificazione deve essere rilasciata a titolo gratuito, avendo cura di archiviare la documentazione clinica relativa, anche digitalmente, attraverso i servizi informativi vaccinali regionali con modalità definite dalle singole Regioni/PA, anche per il monitoraggio delle stesse”. Il richiamo alle circolari vale invece per quanto riguarda le singole patologie che legittimano l'esenzione: il medico di medicina generale non può pertanto rifiutarsi di valutare la posizione del singolo asserendo che deve farlo necessariamente il medico vaccinale. Si ricorda a tale proposito che in materia vaccinale, l'art. 32 della Costituzione prevede una riserva di legge assoluta, sicché il ruolo delle circolari in questa materia non può andare oltre la mera applicazione delle previsioni legislative. In estrema sintesi il differimento o l’esenzione vengono rilasciate dal Medico di Medicina Generale. Il Ministero dell’Istruzione, con Circolare del 14 dicembre 2021, ha comunicato che è stato integrato nel Sistema Informativo dell’Istruzione (SIDI) il processo di verifica dello stato vaccinale del personale docente e ATA.
In particolare il Dirigente Scolastico ha ora la facoltà di verificare quotidianamente la regolarità dello stato vaccinale del proprio personale. Questo strumento va ad integrare le verifiche già in uso e non le sostituisce, pertanto i controlli aumentano invece che diminuire o semplificarsi. Facciamo notare che le precedenti verifiche sul Green Pass per personale docente e ATA dovrebbero decadere in quanto superati dal controllo del rispetto sulla vaccinazione, tuttavia nella Circolare si continua a fare riferimento a tali verifiche. Riteniamo che tale disposizione sia contra legem («la soluzione descritta si affianca e non sostituisce l’utilizzo delle funzionalità introdotte per la verifica delle certificazioni verdi Covid-19 (“Verifica Green pass” sul SIDI e app governativa del Ministero della Salute “VerificaC19”), così come illustrate nella Nota MI prot. n. 953 del 9 settembre 2021.»). Di particolare rilevanza far notare che il Dirigente Scolastico deve comunicare al proprio personale docente e ATA, con apposita informativa sul trattamento dei dati personali, l’attivazione di tali ulteriori controlli. Infine si sottolinea il carattere potenzialmente discriminatorio insito nel fatto che il sistema SIDI segnali come “non in regola” anche le persone che hanno legittima esenzione vaccinale o che sono guarite dal Covid. Rispondiamo ad alcune delle domande che ci vengono fatte più di frequente:
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