Negli ultimi giorni sta circolando un video in cui si afferma che siamo vicini alla fine della “sperimentazione” sui vaccini grazie alla entrata in vigore del Regolamento UE 2014/536. Le cose non stanno esattamente così.
Il Regolamento UE 2014/536 citato nel video, che entra in vigore il 31 gennaio 2022 riguarda gli studi clinici. Noi tutti cittadini, cui viene imposto l’obbligo o fatto un condizionamento per la vaccinazione (ma anche chi volontariamente vuole farla) non stiamo partecipando ad uno studio clinico (e nemmeno ad una sperimentazione clinica, che è una sottocategoria dello studio). Lo studio clinico relativo ai vaccini è un documento che viene richiesto da EMA (anche da FDA ma a noi europei non ci riguarda) ai produttori, nell’autorizzazione condizionata all’immissione in commercio che hanno dato. Condizionata appunto alla presentazione degli studi entro le scadenze che sono citate nel video. Gli studi clinici cui si applica il nuovo regolamento UE sono quelli che riguardano un numero ristretto di persone (qualche decina di migliaia, forse centinaia) che sono selezionate ed osservate per un certo periodo. Possiamo discutere sui metodi con cui sono seguite, ma ciò non toglie che non riguarda la totalità della popolazione, pertanto semplicemente per tutti quanti noi non cambia nulla dal 31 gennaio 2022.
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Il diritto aiuta colui che vigila attivamente e non colui che resta passivo Vigilantibus, non dormientibus iura succurrunt La sanzione accessoria della chiusura fino a 5 giorni disposta in caso di violazione delle norme sul green pass è illegittima in quanto adottata in violazione del combinato disposto di cui agli artt. 1, comma II, lett. v) e 4, comma II, D.L. 19/2020. Infatti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma II, D.L. 19/2020 “Nei casi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere i), m), p), u), v), z) e aa), si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni”.
La disposizione che si applica ai pubblici esercizi è l'art. 1, comma II, lett. v) la quale prevede che “Ai sensi e per le finalità di cui al comma 1, possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso, una o più tra le seguenti misure: v) limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti, ad esclusione delle mense e del catering continuativo…”. Ad una semplice analisi della disposizione, risplende di luce meridiana che la legge prevede che l'Autorità di Pubblica Sicurezza possa adottare la sanzione accessoria della chiusura del locale fino a 5 giorni solo ed esclusivamente nel caso di violazione delle limitazioni di orario e/o dell'obbligo di esercizio con asporto. Entrambe queste misure sono misure adottate nella fase 1 dell'emergenza, ma – ad oggi – non sono più vigenti: sotto diverso profilo, il Legislatore non ha novellato la disposizione per consentire l'adozione della chiusura anche nel caso di violazione dell'obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuali e/o per l'obbligo di certificato verde. Una norma che prevede un illecito, sebbene meramente amministrativo, non può essere interpretata in modo estensivo per analogia: il divieto di analogia in malam parte costituisce infatti un concetto elementare e fondamentale del diritto penale ed amministrativo-sanzionatorio (cfr., ex plurimis, C.d.S 5663/2018); pacifico insegnamento della Suprema Corte di Cassazione riconosce che “le fattispecie soggette a sanzione amministrativa si caratterizzano per tipicità e determinatezza. Sicché resta esclusa l’integrazione analogica della norma sanzionatrice per estenderne l’applicazione a ipotesi ivi non contemplate” (cfr. Cass., II, 22 maggio 2007, n. 11826, 22 gennaio 2004, n. 1081, I, 8 agosto 2003, n. 11968; da Cons. Stato, VI, 28 giugno 2010, n. 4141)”. È infine da sottolineare che ai sensi dell'art. 28, comma I, Cost. “I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti”. Gli agenti verbalizzanti, pertanto, in caso di chiusura dell'esercizio illegittimamente disposta, potranno essere citati in giudizio personalmente per il risarcimento del danno. Con il DL 77 del 31/05/2021 convertito con Legge 108 del 29/07/2021 il Governo Draghi ha istituito il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, in recepimento del Regolamento Europeo 2021/241 che istituisce il Dispositivo di Ripresa e Resilienza. Con questo strumento l’Unione Europea mette a disposizione degli stati che ne facciano domanda fino a 312,5 miliardi di euro a fondo perduto e fino a 360 miliardi di euro come prestito - per l’Italia sono previsti 191,5 miliardi di euro dall’Europa ai quali si sommano altri 30,6 miliardi previsti dal Piano Nazionale per gli investimenti Complementari (PNC). Per poter accedere a questi fondi o linee di credito l’Italia ha dovuto presentare però un piano dettagliato di riforme da realizzare in tempi strettissimi.
Questa Legge dello Stato getta le basi per un soverchiamento delle competenze e delle suddivisioni dei poteri istituzionali, esautorando di fatto le istituzioni. Vediamo come. Sono stati trasferiti poteri propri del Governo e del Parlamento con la creazione ad esempio della “cabina di regia” che ha potere di indirizzo politico (esclusivo del Parlamento), della “segreteria tecnica” che ha compiti di assistenza, del “tavolo permanente” che ha funzioni consultive e della “unità di missione” che ha funzioni di valutazione e monitoraggio. Tutte queste strutture sono indipendenti ed autonome rispetto il quadro politico e rimarranno in carica fino al 31 dicembre 2026 a prescindere dall’evoluzione degli scenari politici (anche in caso di cambio di Governo o dopo nuove elezioni) anche in sostituzione delle istituzioni stesse. Sono peraltro composte di figure tecniche nominate da enti privati senza concorso pubblico. Si garantiscono così, anche in caso di caduta del Governo, di potere proseguire con la politica indicata dal PNRR senza che il popolo italiano e i suoi rappresentanti possano interferire minimamente. Lo ha confermato espressamente il Primo Ministro Draghi durante la conferenza stampa di fine anno del 22 dicembre 2021: «Abbiamo creato le condizioni affinché il lavoro sul PNRR continui indipendentemente da chi sarà al governo.» Inoltre queste strutture hanno possibilità di sostituirsi agli enti dello Stato (Regioni, Comuni, etc) che non siano in grado di rispettare gli obblighi del PNRR attraverso un meccanismo di commissariamento. In tal senso suonano come un possibile campanello di allarme le dichiarazioni del vicegovernatore della Regione Autonoma FVG Riccardi che ha già espresso preoccupazione riguardo la mancanza di figure professionali all’interno delle istituzioni regionali capaci di portare avanti gli obiettivi e i progetti del PNRR declinati sul territorio. Di fatto si corre il rischio che si venga a creare una “crisi da eccessivi progetti” per cui gli enti pubblici non riusciranno a realizzarli nei tempi richiesti. Noi di ARCA APS riteniamo tutto questo di una gravità estrema, anche in funzione del fatto che viene prevista per legge l’attuazione di interventi in deroga alla legislazione in materia di tutela della salute, della sicurezza e della incolumità pubblica, dell’ambiente e del patrimonio culturale. Questo con una semplice decisione della cabina di regia avente efficacia immediata. Inoltre è in discussione in Parlamento la modifica agli articoli 9 e 41 della Costituzione, dove viene introdotto il concetto di tutela ambientale anche come limitazione per la libera impresa. Assumono così un preciso significato le parole del Primo Ministro Draghi: «È vero che stiamo ancora lottando contro la pandemia, ma questa [quella climatica, ndr] è un'emergenza di uguale entità e non dobbiamo assolutamente ridurre la nostra determinazione ad affrontare i cambiamenti climatici.» L'art. 4, comma II, D.L. 44/2021 prevede che “Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, non sussiste l'obbligo di cui al comma 1 [obbligo di vaccinazione per i sanitari, ndr] e la vaccinazione può essere omessa o differita”.
La previsione di legge prevale su quella della circolare 04.08.2021 la quale prevede che “Fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni, le certificazioni potranno essere rilasciate direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale. La certificazione deve essere rilasciata a titolo gratuito, avendo cura di archiviare la documentazione clinica relativa, anche digitalmente, attraverso i servizi informativi vaccinali regionali con modalità definite dalle singole Regioni/PA, anche per il monitoraggio delle stesse”. Il richiamo alle circolari vale invece per quanto riguarda le singole patologie che legittimano l'esenzione: il medico di medicina generale non può pertanto rifiutarsi di valutare la posizione del singolo asserendo che deve farlo necessariamente il medico vaccinale. Si ricorda a tale proposito che in materia vaccinale, l'art. 32 della Costituzione prevede una riserva di legge assoluta, sicché il ruolo delle circolari in questa materia non può andare oltre la mera applicazione delle previsioni legislative. In estrema sintesi il differimento o l’esenzione vengono rilasciate dal Medico di Medicina Generale. Il Ministero dell’Istruzione, con Circolare del 14 dicembre 2021, ha comunicato che è stato integrato nel Sistema Informativo dell’Istruzione (SIDI) il processo di verifica dello stato vaccinale del personale docente e ATA.
In particolare il Dirigente Scolastico ha ora la facoltà di verificare quotidianamente la regolarità dello stato vaccinale del proprio personale. Questo strumento va ad integrare le verifiche già in uso e non le sostituisce, pertanto i controlli aumentano invece che diminuire o semplificarsi. Facciamo notare che le precedenti verifiche sul Green Pass per personale docente e ATA dovrebbero decadere in quanto superati dal controllo del rispetto sulla vaccinazione, tuttavia nella Circolare si continua a fare riferimento a tali verifiche. Riteniamo che tale disposizione sia contra legem («la soluzione descritta si affianca e non sostituisce l’utilizzo delle funzionalità introdotte per la verifica delle certificazioni verdi Covid-19 (“Verifica Green pass” sul SIDI e app governativa del Ministero della Salute “VerificaC19”), così come illustrate nella Nota MI prot. n. 953 del 9 settembre 2021.»). Di particolare rilevanza far notare che il Dirigente Scolastico deve comunicare al proprio personale docente e ATA, con apposita informativa sul trattamento dei dati personali, l’attivazione di tali ulteriori controlli. Infine si sottolinea il carattere potenzialmente discriminatorio insito nel fatto che il sistema SIDI segnali come “non in regola” anche le persone che hanno legittima esenzione vaccinale o che sono guarite dal Covid. Rispondiamo ad alcune delle domande che ci vengono fatte più di frequente:
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