L'art. 4, comma II, D.L. 44/2021 prevede che “Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, non sussiste l'obbligo di cui al comma 1 [obbligo di vaccinazione per i sanitari, ndr] e la vaccinazione può essere omessa o differita”.
La previsione di legge prevale su quella della circolare 04.08.2021 la quale prevede che “Fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni, le certificazioni potranno essere rilasciate direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale. La certificazione deve essere rilasciata a titolo gratuito, avendo cura di archiviare la documentazione clinica relativa, anche digitalmente, attraverso i servizi informativi vaccinali regionali con modalità definite dalle singole Regioni/PA, anche per il monitoraggio delle stesse”. Il richiamo alle circolari vale invece per quanto riguarda le singole patologie che legittimano l'esenzione: il medico di medicina generale non può pertanto rifiutarsi di valutare la posizione del singolo asserendo che deve farlo necessariamente il medico vaccinale. Si ricorda a tale proposito che in materia vaccinale, l'art. 32 della Costituzione prevede una riserva di legge assoluta, sicché il ruolo delle circolari in questa materia non può andare oltre la mera applicazione delle previsioni legislative. In estrema sintesi il differimento o l’esenzione vengono rilasciate dal Medico di Medicina Generale.
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Il Ministero dell’Istruzione, con Circolare del 14 dicembre 2021, ha comunicato che è stato integrato nel Sistema Informativo dell’Istruzione (SIDI) il processo di verifica dello stato vaccinale del personale docente e ATA.
In particolare il Dirigente Scolastico ha ora la facoltà di verificare quotidianamente la regolarità dello stato vaccinale del proprio personale. Questo strumento va ad integrare le verifiche già in uso e non le sostituisce, pertanto i controlli aumentano invece che diminuire o semplificarsi. Facciamo notare che le precedenti verifiche sul Green Pass per personale docente e ATA dovrebbero decadere in quanto superati dal controllo del rispetto sulla vaccinazione, tuttavia nella Circolare si continua a fare riferimento a tali verifiche. Riteniamo che tale disposizione sia contra legem («la soluzione descritta si affianca e non sostituisce l’utilizzo delle funzionalità introdotte per la verifica delle certificazioni verdi Covid-19 (“Verifica Green pass” sul SIDI e app governativa del Ministero della Salute “VerificaC19”), così come illustrate nella Nota MI prot. n. 953 del 9 settembre 2021.»). Di particolare rilevanza far notare che il Dirigente Scolastico deve comunicare al proprio personale docente e ATA, con apposita informativa sul trattamento dei dati personali, l’attivazione di tali ulteriori controlli. Infine si sottolinea il carattere potenzialmente discriminatorio insito nel fatto che il sistema SIDI segnali come “non in regola” anche le persone che hanno legittima esenzione vaccinale o che sono guarite dal Covid. Rispondiamo ad alcune delle domande che ci vengono fatte più di frequente:
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