Il diritto aiuta colui che vigila attivamente e non colui che resta passivo Vigilantibus, non dormientibus iura succurrunt La sanzione accessoria della chiusura fino a 5 giorni disposta in caso di violazione delle norme sul green pass è illegittima in quanto adottata in violazione del combinato disposto di cui agli artt. 1, comma II, lett. v) e 4, comma II, D.L. 19/2020. Infatti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma II, D.L. 19/2020 “Nei casi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere i), m), p), u), v), z) e aa), si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni”.
La disposizione che si applica ai pubblici esercizi è l'art. 1, comma II, lett. v) la quale prevede che “Ai sensi e per le finalità di cui al comma 1, possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso, una o più tra le seguenti misure: v) limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti, ad esclusione delle mense e del catering continuativo…”. Ad una semplice analisi della disposizione, risplende di luce meridiana che la legge prevede che l'Autorità di Pubblica Sicurezza possa adottare la sanzione accessoria della chiusura del locale fino a 5 giorni solo ed esclusivamente nel caso di violazione delle limitazioni di orario e/o dell'obbligo di esercizio con asporto. Entrambe queste misure sono misure adottate nella fase 1 dell'emergenza, ma – ad oggi – non sono più vigenti: sotto diverso profilo, il Legislatore non ha novellato la disposizione per consentire l'adozione della chiusura anche nel caso di violazione dell'obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuali e/o per l'obbligo di certificato verde. Una norma che prevede un illecito, sebbene meramente amministrativo, non può essere interpretata in modo estensivo per analogia: il divieto di analogia in malam parte costituisce infatti un concetto elementare e fondamentale del diritto penale ed amministrativo-sanzionatorio (cfr., ex plurimis, C.d.S 5663/2018); pacifico insegnamento della Suprema Corte di Cassazione riconosce che “le fattispecie soggette a sanzione amministrativa si caratterizzano per tipicità e determinatezza. Sicché resta esclusa l’integrazione analogica della norma sanzionatrice per estenderne l’applicazione a ipotesi ivi non contemplate” (cfr. Cass., II, 22 maggio 2007, n. 11826, 22 gennaio 2004, n. 1081, I, 8 agosto 2003, n. 11968; da Cons. Stato, VI, 28 giugno 2010, n. 4141)”. È infine da sottolineare che ai sensi dell'art. 28, comma I, Cost. “I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti”. Gli agenti verbalizzanti, pertanto, in caso di chiusura dell'esercizio illegittimamente disposta, potranno essere citati in giudizio personalmente per il risarcimento del danno.
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